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Comune di Mentana

EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 MARZO 2021. ATTUAZIONE ART. 48 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 MARZO 2021. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI UFFICI.

ORDINANZA N. 18 / 2021 DEL 14/03/2021

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto – legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 della citata ordinanza, si applicano le misure di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, per un periodo di quindici giorni a far data dal 15 marzo 2021;
Visto l’art. 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che prevede, per i territori collocati nella “zona rossa”: “ I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2021, che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020;
Considerato che l’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all’applicazione del lavoro agile e incide, temporaneamente, sull’assetto funzionale del Comune;
Dato atto che si rende necessario limitare la presenza del personale negli uffici comunali;
Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare l’organizzazione degli uffici, alla luce delle disposizioni richiamate;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, stante la tutela della salute pubblica, dal giorno 15 marzo 2021 e per la vigenza dei provvedimenti che dispongono l’individuazione della regione Lazio quale “zona rossa”, in attuazione dell’art. 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021:
1) di individuare nelle seguenti le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Mentana:
Attività di protezione civile;
Attività della polizia locale;
Attività servizio Gabinetto del Sindaco;
Attività della Segreteria generale, assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente e coordinamento generale della struttura organizzativa;
Attività dei servizi demografici, anagrafe, stato civile, leva, elettorale;
Attività del protocollo comunale;
Attività dei servizi sociali;
Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
Attività dei messi comunali;
Indifferibili attività d’ufficio in scadenza per le quali si renda necessaria la presenza in sede;
2) di disporre che, al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività demandate ai Servizi comunali, i Dirigenti presteranno la propria attività lavorativa in presenza, anche a turnazione, salvo eventuali condizioni di fragilità dagli stessi debitamente certificate.
Ciascun Dirigente, al fine di assicurare le attività indifferibili da rendere in presenza, individuerà, tra il personale assegnato alla propria Area, i dipendenti che dovranno prestare servizio in presenza, assicurando per i restanti dipendenti lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e garantendo la necessaria rotazione tra gli stessi, fatta eccezione per i dipendenti individuati come lavoratori fragili. Resta ferma la presenza in servizio dell’intero Corpo di Polizia Locale al fine di assicurare le attività di controllo sul territorio;
3) di disporre che i Dirigenti hanno facoltà, in caso di urgenza e necessità indifferibile, di autorizzare la presenza di dipendenti sul luogo di lavoro, sotto la propria direzione e per il tempo strettamente necessario, anche per servizi non ricompresi nell’elenco di cui al punto 1);
4) di disporre la sospensione del ricevimento dei cittadini presso gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi indifferibili, per i quali l’accesso sarà, comunque, consentito esclusivamente previo appuntamento e per assoluta necessità;
5) di disporre la sospensione delle manifestazioni, degli eventi, degli spettacoli, delle cerimonie che comportano assembramenti di persone nei locali di proprietà del Comune;
6) di disporre la chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale;
7) di disporre la sospensione di tutte le attività che possano implicare rischi di contagio e che siano differibili al termine della fase emergenziale;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e sulla homepage del sito istituzionale dell’Ente;
9) di trasmettere copia del presente atto:
– alla Prefettura di Roma;
– ai presìdi di Polizia presenti sul territorio;
-al Segretario Generale;
-ai Dirigenti di Area i quali ne daranno comunicazione, unitamente alle loro disposizioni, ai
rispettivi dipendenti;
– alle Rappresentanze sindacali unitarie dell’Ente, per dovuta informazione;

RAMMENTA

Che tutto quanto non disciplinato nella presente ordinanza è soggetto alle misure previste negli appositi provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale

RENDE NOTO

Che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.


                                                                                         Il Sindaco
                                                                                 Marco Benedetti