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Comune di Mentana

Ordinanza n. 56/2021 – Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi

Il Sindaco ordina che nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di è tassativamente vietato:
1. accendere fuochi di ogni genere;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
9. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Ordinanza n.56 del 31 maggio 2021