Il Sindaco ordina che nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di è tassativamente vietato:
1. accendere fuochi di ogni genere;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
9. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.